PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In applicazione del principio di precauzione, sancito dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, a salvaguardia della sicurezza e della qualità della produzione agroalimentare e del valore tradizionale e turistico del paesaggio agrario nazionale, la Repubblica tutela le risorse genetiche del proprio territorio e la specificità delle produzioni agricole e zootecniche tipiche, biologiche e a denominazione protetta nei confronti del rischio derivante dalla diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati (OGM) e di loro derivati.
      2. Ai fini indicati al comma 1, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali tutelano prioritariamente, nell'ambito delle rispettive competenze:

          a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, e successive modificazioni, dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a indicazione geografica tutelata (IGT) e le relative aree di origine;

          b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

          c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

 

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Art. 2.
(Divieto di coltivazione e allevamento di OGM).

      1. Nelle more della definizione di protocolli scientifici che assicurino l'innocuità per la salute umana e animale, nonché l'assenza di impatti negativi per le risorse genetiche autoctone, sono vietati sul territorio nazionale la coltivazione in campo aperto di OGM e l'allevamento di animali geneticamente modificati. È fatto altresì divieto di porre in vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi geneticamente modificate.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, a fini cautelativi e di prevenzione, provvedimenti finalizzati alla tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta sui territori di rispettiva competenza.

Art. 3.
(Marchi di qualità).

      1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, e successive modificazioni del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materia prima agricola, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.

Art. 4.
(Ristorazione collettiva scolastica e sanitaria).

      1. Al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei soggetti particolarmente vulnerabili, nelle attività di ristorazione

 

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scolastica delle scuole di ogni ordine e grado, degli ospedali e dei luoghi di cura gestiti dall'amministrazione pubblica o da titolari privati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti o derivati da OGM.
      2. I soggetti titolari dei servizi scolastici e sanitari di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso apposita dichiarazione dell'erogatore del servizio di ristorazione, l'assenza di OGM e di prodotti derivati negli alimenti somministrati e di pubblicizzare in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli stessi.

Art. 5.
(Ricerca scientifica).

      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo, con l'obiettivo di mantenere la biodiversità, assicurare la diversificazione e l'efficienza dei sistemi agricoli nella direzione di uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse naturali, prevedendo criteri di priorità per le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone e dei genotipi locali e tradizionali.
      2. Le iniziative sperimentali e di ricerca in materia di OGM possono essere autorizzate esclusivamente nel rispetto delle disposizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e di eventuali misure specifiche di precauzione disposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo consenso dei comuni interessati.
      3. Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono comunque vietate nelle seguenti aree:

          a) aree naturali protette di livello nazionale e regionale di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

 

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          b) aree protette della rete comunitaria Natura 2000, tutelate ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, attuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

          c) aree dove insistono aziende che praticano l'agricoltura biologica o che ricevono, a qualunque titolo, sostegno per l'applicazione di misure agroambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale;

          d) aree dove si realizzano prodotti garantiti dai marchi di qualità di cui all'articolo 3.

      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono adeguate distanze di sicurezza per assicurare la tutela delle aree di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

Art. 6.
(Intervento delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni ambientaliste).

      1. Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, possono denunciare fatti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla medesima legge e chiedere l'inibizione o la sospensione dell'attività in oggetto.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti commessi in violazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

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Art. 7.
(Sanzioni e controlli).

      1. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 3, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 51.700 euro.
      2. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.
      3. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali sulla base di un piano annuale, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che assicura l'effettuazione di un numero minimo di ispezioni per ogni comparto della filiera e forme di coordinamento fra le amministrazioni competenti. Per le sementi importate di mais e di soia tale piano prevede comunque il campionamento del 100 per cento dei lotti posti in commercio.
      4. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi del comma 3 svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei materiali geneticamente modificati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessari per l'espletamento delle proprie funzioni; possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi e imporre tutte le misure necessarie a evitare danni all'ambiente e alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.